Lunedi, Ott 30, 2023 17:47
ORGANI SOCIALI
Gli organi sociali sono:
a) l'assemblea generale;
b) il Presidente;
c) il Consiglio Direttivo;
d) Il Direttore Tecnico Nazionale
e) Il Segretario Generale
f) Il Collegio dei Probiviri
Sono eleggibili alle cariche sociali, tutti i soci maggiorenni in regola con
l'affiliazione e con il versamento delle quote sociali. Il consiglio direttivo
verificherà,ogni anno, la regolarità e permanenza dei suddetti requisiti
sancendo l'eventuali decadenze.
ASSEMBLEA-BILANCIO
a)L’assemblea è sovrana. Essa è formata da tutti i soci. Tutti i soci maggiorenni
vi hanno diritto di voto in ragione di uno ciascuno (art. 2532 c.c.).
b)L’assemblea, previa convocazione del Presidente dell’Associazione (mediante
avviso affisso all’albo almeno 10 gg prima dello svolgimento della stessa), si
riunisce in via ordinaria una volta l’anno, per approvare il rendiconto economico
finanziario dell’esercizio precedente e per fornire al consiglio le linee
programmatiche per il successivo.
c)L’assemblea si riunisce in via straordinaria, delibera a maggioranza semplice
ed è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà
più uno degli aventi diritto; in seconda convocazione l’assemblea è valida,
qualunque sia il numero degli intervenuti. La seconda convocazione deve essere
fissata ad almeno un’ora di distanza dalla prima.
e)Per lo scioglimento dell’associazione, è necessario il voto favorevole dei tre
quarti degli Associati.
f)L’assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di suo impedimento, da un
socio designato dalla medesima.
g)L’assemblea, per proposta del proprio presidente, stabilisce di volta in volta
la forma delle votazioni, che può essere:
1. per acclamazione
2. per alzata di mano
3. Per appello nominale
4. A scrutinio segreto
h)le deliberazioni sono constatate con processi verbali firmati dal Presidente e
dal segretario,resteranno custoditi nella sede per essere liberamente consultati
dagli associati.
i)Nessuno può intervenire in assemblea con più di una delega (una delega + il
proprio voto).
j)Spetta all’Assemblea, approvare i bilanci sociali, decidere sulle affiliazioni
o adesioni, eleggere o revocare il consiglio direttivo che comunque rimane in
carica per almeno i primi 4 anni di vita dell’associazione a partire dal momento
della sua fondazione. L’assemblea dei soci, atleti, tesserati e tecnici nominerà
i propri rappresentanti con diritto di voto in seno agli organi ove previsto.
Consiglio direttivo
L’associazione è diretta ed amministrata da un consiglio direttivo composto da
un numero minimo di tre(3) ad un massimo di undici(11) componenti, determinato
i volta in volta, dall’assemblea dei soci ed eletti, compreso il presidente, dall
assemblea stessa. Il consiglio direttivo nel proprio ambito nomina il segretario
ed il vicepresidente con funzioni di tesoriere. Il consiglio direttivo rimane
in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni
verranno adottate a maggioranza.
Il consiglio è investito da parte dell’assemblea dei più ampi poteri per la
questione ordinaria dell’associazione, e pertanto, potrà compiere nella persona
del presidente o del vicepresidente, tutti gli atti di normale amministrazione ed
in particolare, contrarre obbligazioni, assumere impegni, aprire c\c bancari o
postali. Potrà procedere inoltre alla nomina dei dipendenti, collaboratori,
consulenti, direttori tecnici e istruttori, determinandone gli emolumenti o
compensi e/o rimborso spesa.
Gli incarichi d’istruzione, possono essere attribuiti anche adun membro del
Consiglio Medesimo.
Il consiglio direttivo, convocato e presieduto dal presidente, delibera a
maggioranza semplice con la presenza dei due terzi dei suoi membri.
In caso di dimissione del presidente o della maggioranza dei membri del consigli
o direttivo, rimane in carica temporaneamente il presidente per l’ordinaria
amministrazione e per la convocazione in seduta straordinari dell’assemblea.
Quest’ultima deve essere convocata entro sessanta giorni e deve avvenire nei
successivi trenta giorni.
CARICHE SOCIALI
Il Presidente:
Ha la rappresentanza legale ed i poteri di firma dell’associazione, cura l’esecu
zione dei deliberati dell’assemblea e del consiglio direttivo, decide inoltre in
ordine all’ammissione ai servizi dell’associazione dei tesserati e dell’ente di
promozione sportiva, convoca e presiede l’assemblea ed il consiglio direttivo,
ne cura l’esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento a
mministrativo dell’associazione, verifica l’osservanza allo statuto ed ai regola
menti e ne promuove la riforma ove lo ritiene necessario.
Il VicePresidente:
Coadiuva il Presidente in tutti i suoi compiti e, se necessario, lo sostituisce
con eguali poteri.
Il Segretario:
Collabora alla gestione dell’Associazione, cura la tenuta dei libri sociali e se
gue gli adempimenti contabili ed amministrativi.
In caso di dimissioni del Segretario, il Consiglio Direttivo per proposta del Pr
esidente, provvede alla nomina di uno statuto.
Il Direttore Tecnico Nazionale
Il Direttore Tecnico Nazionale è nominato dal Consiglio Direttivo. Egli deve ess
ere scelto, con conseguente preparazione tecnica e morale al fine di, poter inse
gnare, aggiornare, seguire, con la massima competenza la pratica della Pole Danc
e, Pole Gym, Pole Fitness.
Egli deve avere come scopo principale, la crescita tecnica ed agonistica di tutt
i i soci della Associazione Sportiva Dilettantistica Federazione Italiana Pole D
ance.
Il Direttore Tecnico Nazionale provvede alla composizione delle Commissioni “d’E
same”, “Arbitrale”,”Organizzativa” e “Squadre Nazionali”, comunicando detti nomi
nativi al Consiglio Direttivo, per la necessaria approvazione.
Il Direttore Tecnico Nazionale è il supervisore e diretto collaboratore di tutte
le commissioni.
Scioglimento
Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea. Verificatosi lo s
cioglimento, o qualunque altra causa d’estinzione, il patrimonio residuo sarà de
voluto ad Enti o Associazioni che perseguono gli stessi scopi sportivi dell’Asso
ciazione o a fini di utilità pubblica, sentendo l’organismo di controllo, di cui
all’art. 3, com 190.1.662/96
Articolo 12 – Statuto-Regolamenti
Le modifiche dello Statuto devono essere approvate dall’Assemblea, a maggioranza
pari a ¾ degli intervenuti. L’associazione può anche dotarsi di regolamenti int
erni, che in ogni caso devono sempre essere approvati dall’Assemblea.
Collegio Arbitrale
Tutte le eventuali controversie tra gli associati e, tra questi e l’Associazione
o i suoi organi, saranno sottoposte al giudizio di un collegio arbitrale costit
uito secondo le regole dell’Ente affiliante.
In tutti i casi ove non fosse possibile comporre il Collegio, secondo le indicaz
ioni dell’Ente di Appartenenza, questo sarà composto di tre membri ( soci dell’A
ssociazione), che giudica inappellabilmente ed a titolo definitivo e senza parti
colari prescrizioni di rito.
I membri del Collegio Arbitrale, sono due rispettivamente designati da ciascuna
delle parti in contestazione ed il terzo, che assume la veste di Presidente, dai
primi due arbitrio, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale territo
riale competente.
Il deliberato del Collegio Arbitrale vincola tutti gli associati, l’Associazione
ed i suoi organi.
Articolo 14– Rimandi
Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle disposizion
i previste dagli art. 36 e seguenti del Codice Civile, allo statuto ed ai regola
menti del CONI e dell’Ente di promozione sportiva Alleanza Sportiva Italiana, ed
alle normative vigenti in materia d’associazionalismo in quanto applicabili.